CCNL Farmacie speciali firmato il rinnovo 2026: aumenti e novità

Il 15 settembre 2026 a Roma Assofarm, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso e laboratori farmaceutici (codice CNEL H124). È il contratto di riferimento delle farmacie comunali e municipalizzate. Il testo decorre dalla firma e dura fino al 31 dicembre 2029.

Come sempre l'efficacia è subordinata alla consultazione di lavoratrici e lavoratori  nelle aziende associate, da concludersi entro il 15 ottobre 2026

Nelle premesse le parti collocano il rinnovo nel percorso che porta la farmacia pubblica a diventare presidio sanitario di prossimità e "Farmacia dei Servizi" (telemedicina, vaccinazioni, screening), con più formazione, tutele e riconoscimento economico per i farmacisti. 

Si ricorda che se una norma di secondo livello contrasta con il nuovo testo, si applica quella più favorevole al lavoratore.

Novità contrattuali

  • Part-time (art. 8). Il minimo settimanale sale a 16 ore. I contratti già firmati con orario inferiore restano validi, ma chi è in forza al 15 settembre 2026 con meno di 16 ore può chiedere per iscritto l'adeguamento entro sei mesi dalla stipula. Il lavoro supplementare è maggiorato del 35%.
  • Classificazione (artt. 10 e 60 bis). Il 6° livello è abolito: il personale che vi era inquadrato passa automaticamente al 5° dal 1° ottobre 2026. Nasce una nuova scala parametrale, da 116 per il 1° Q a 76 per il 5° livello, che serve a riparametrare gli aumenti.
  • Riduzione dell'orario (art. 12 bis). Dal 1° gennaio 2027 si aggiungono 32 ore annue di riduzione orario. Insieme alle 40 ore di riduzione e alle 32 ore di permesso retribuito già previste, il monte ore sale a 104 ore annue.
  • Domeniche, festivi e straordinari (artt. 13 e 22). La maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo diurno è del 40%, ma sale al 60% dopo le prime 96 ore per anno civile, con assorbimento fino a concorrenza degli eventuali accordi aziendali di miglior favore. Tra il 22.00 e le 06.00 la maggiorazione notturna ordinaria è del 10%. Lo straordinario resta eccezionale e non può superare 100 ore annue per dipendente.
  • Permessi e congedi (artt. 16 e 33). Il congedo per matrimonio o unione civile arriva a 15 giorni di calendario, e i lavoratori stranieri possono cumulare fino a due settimane di ferie. Per il lutto spettano 5 giorni lavorativi retribuiti (coniuge, unito civilmente, parenti affini entro il secondo grado), con trattamento esteso alle coppie di fatto. In maternità l'integrazione arriva all'intera retribuzione globale, ratei di tredicesima e quattordicesima inclusi. Il congedo parentale continuativo di almeno 4 mesi è integrato del 10%, e per ogni nascita o adozione c'è un buono acquisto da spendere nelle farmacie aziendali.
  • Violenza e molestie (art. 16 bis). In attuazione della L. 4/2021 sono previsti un codice di condotta nazionale, commissioni paritetiche aziendali, un'ora di assemblea retribuita aggiuntiva e convenzioni con i centri antiviolenza provinciali. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è istituita la figura del Garante della Parità.
  • Tutele e formazione (artt. 30 e 41 bis). La copertura assicurativa per rapine e fatti dolosi prevede 70 euro al giorno per il ricovero, 150.000 euro in caso di morte e 250.000 euro per invalidità permanente totale. Sono previsti anche voucher per il supporto psicologico, RC professionale per tutto il personale e copertura per colpa grave dei farmacisti con rinuncia alla rivalsa. Per la formazione ECM le aziende garantiscono fino a 50 crediti annui in FAD a proprio carico, più 6 ore di retribuzione ordinaria se la frequenza è fuori orario di lavoro.
  • Relazioni sindacali e durata (artt. 2 e 10 bis). Viene consolidata la Commissione Tecnica Nazionale sui servizi in farmacia e si prevedono commissioni paritetiche regionali. 

Novità economiche: i nuovi minimi

L'art. 60 prevede aumenti della retribuzione base in quattro tranche, calcolate sul 1° livello e riparametrate sugli altri: +120 euro dal 1° ottobre 2026, +40 euro dal 1° luglio 2027, +30 euro dal 1° luglio 2028 e +30 euro dal 1° luglio 2029. Al 1° livello l'incremento complessivo è di 220 euro mensili, circa il 10,4% sul minimo di 2.109,97 euro. Per 4° e 5° livello la prima tranche è maggiorata di 20 e 30 euro, per favorire il recupero del potere d'acquisto dei redditi più bassi. Al 5° livello l'aumento sfiora il 13%. Chi era inquadrato al 6° livello, con 1.421,48 euro al 31.12.2024, passa al 5° con un minimo di 1.643,37 euro dal 1° ottobre 2026.

Nuovi minimi tabellari mensili

Retribuzione base mensile per livello (importi in euro, Allegato B)
Livello Parametro Minimo al 31.12.2024 Dal 1.10.2026 Dal 1.7.2027 Dal 1.7.2028 Dal 1.7.2029
1° Q 116 2.456,91 2.596,11 2.642,51 2.677,31 2.712,11
1° Super 112 2.372,46 2.506,86 2.551,66 2.585,26 2.618,86
1° C 107 2.266,38 2.394,78 2.437,58 2.469,68 2.501,78
1° (anche 1° + 2 anni e 1° + 12 anni) 100 2.109,97 2.229,97 2.269,97 2.299,97 2.329,97
90 1.872,16 1.980,16 2.016,16 2.043,16 2.070,16
86 1.777,29 1.880,49 1.914,89 1.940,69 1.966,49
81 1.652,61 1.769,81 1.802,21 1.826,51 1.850,81
76 1.522,17 1.643,37 1.673,77 1.696,57 1.719,37

Gli aumenti tengono conto di un'inflazione prevista (IPCA-NEI) del 6,7% complessivo nel periodo 2027-2029. Entro giugno 2030 le parti verificheranno lo scostamento rispetto agli indici a consuntivo. 

Una tantum 

Per la vacanza contrattuale spetta un una tantum di 500 euro al 1° livello, riparametrato sugli altri livelli, in due rate uguali con le competenze di gennaio e luglio 2027. Ne hanno diritto i dipendenti in forza alla firma e alla data di erogazione, anche a termine. Per il part-time l'importo è proporzionale, e non è utile ai fini degli istituti legali e contrattuali né del TFR.

Scarica il testo del rinnovo del contratto integrale

RINNOVO CCNL 2026-29  farmacie municipalizzate