CCNL Commercio Conflavoro 2026: aumenti e novità del rinnovo
Il CCNL Commercio Terziario, settore Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica, firato il 19 maggio 2026 è entrato in vigore il 1° giugno 2026 e resterà efficace fino al 31 maggio 2029 (codice CNEL per flusso Uniemens: H02H).
Il contratto che porta il codice CNEL per flusso Uniemens: H02H , si applica alle aziende aderenti a Conflavoro che rientrano in un perimetro settoriale ampio Vi rientrano infatti:
- aziende del commercio all'ingrosso e al dettaglio,
- supermercati, Ipermercati, discount,
- impianti di distribuzione carburanti,
- agenzie di servizi alle imprese,
- centri di assistenza fiscale,
- società di factoring e recupero crediti, imprese di leasing,
- call center, Autoscuole e,
- novità rilevante di questo rinnovo, le aziende operanti nel settore dell'intelligenza artificiale
Di seguito una sintesi delle principali novità normative ed economiche che i datori di lavoro e i consulenti del lavoro devono tenere presenti ai fini dell'adeguamento contrattuale.
Novità contrattuali
Sul fronte dell'orario di lavoro, l'impianto base rimane fissato a 40 ore settimanali, distribuite su cinque giornate. Sono tuttavia previste articolazioni differenziate: 39 ore settimanali con assorbimento di 36 ore di ROL per la generalità dei lavoratori che rientrano in questa fascia; 38 ore per i dipendenti di ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry, con assorbimento di 72 ore di permessi; 45 ore per gli addetti agli impianti di distribuzione carburanti, con una riduzione a 40 ore per i soli impianti autostradali.
Ferie e permessi
Le ferie ammontano a 26 giorni lavorativi annui, cui si aggiungono 32 ore di ex festività e, a regime pieno (maturazione al 100% dopo quattro anni dall'assunzione), 56 ore di ROL per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore per le aziende con organico superiore.
Malattia
Il periodo di comporto per malattia è fissato in 180 giorni nell'anno solare.
Il trattamento economico garantito al lavoratore non in prova prevede il 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi tre giorni, il 75% dal quarto al ventesimo giorno e nuovamente il 100% dal ventunesimo giorno in poi.
Il rinnovo introduce un meccanismo anti-abuso sulla integrazione aziendale del periodo di carenza: corrisposta al
- 100% per i primi due eventi morbosi nell'anno,
- al 66% per il terzo evento,
- al 50% per il quarto , mentre
cessa dal quinto evento in poi.
Sono espressamente esclusi dal computo del periodo di comporto i ricoveri ospedalieri, il day hospital, le patologie oncologiche e le malattie che richiedono terapie salvavita certificate dal SSN; per tali lavoratori il periodo di comporto è raddoppiato.
Apprendistato
In materia di apprendistato professionalizzante, la durata massima è confermata in 36 mesi (24 mesi per il 6° livello), con inquadramento di due livelli inferiori nella prima metà del percorso e di un livello inferiore nella seconda metà. L'apprendistato in cicli stagionali è ammesso attraverso una serie di rapporti non inferiori a quattro mesi ciascuno, purché l'ultimo abbia inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla prima assunzione.
Smart working
Il contratto ribadisce la natura volontaria del telelavoro e dello smart working, sia per l'azienda sia per il lavoratore, e tutela esplicitamente il diritto alla disconnessione. La modalità è compatibile con il part-time e i contratti a tempo determinato.
AI
Una delle novità più significative sotto il profilo sistematico è l'Appendice dedicata all'intelligenza artificiale, che introduce due nuove figure professionali nel mansionario: l'Addetto Senior gestione e coordinamento IA e l'Esperto in etica dell'IA e responsabilità. Il contratto afferma il principio che l'IA non deve sostituirsi ai lavoratori ma affiancarli, con un ruolo decisionale finale sempre riservato all'essere umano, e demanda all'Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. gli strumenti di reskilling, incluso il voucher di preavviso attivo.
Novità economiche – Tabella retributiva scaricabile
Il CCNL prevede una scala mobile dei minimi tabellari articolata su due tranches di aumento:
- la prima con decorrenza 1° novembre 2026,
- la seconda dal 1° febbraio 2027.
Gli scatti di anzianità sono triennali, fino a un massimo di 10, con importi differenziati per livello (da € 26,00 per i Quadri a € 15,00 per l'Operatore di vendita B).
L'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR), pari all'1% della retribuzione di fatto, spetta ai lavoratori delle aziende prive di premio di risultato, ma solo a condizione che l'azienda abbia registrato a fine esercizio un aumento di produttività o un incremento del rapporto fatturato/dipendenti o valore aggiunto/dipendente; l'importo viene erogato nel mese di giugno dell'anno successivo.
La tabella scaricabile qui
riepiloga i minimi contrattuali vigenti e i futuri scatti previsti dal CCNL Commercio Terziario Conflavoro.
L'incremento complessivo tra i minimi attualmente in vigore e quelli previsti dal 1° febbraio 2027 va
- da circa € 52,00 per il 7° livello
- a circa € 131,00 per i Quadri.
Le aziende tenute all'adeguamento devono verificare con attenzione anche l'impatto degli aumenti sugli istituti retributivi indiretti e differiti (tredicesima, quattordicesima, TFR, indennità sostitutiva del preavviso), considerato il divisore contrattuale fissato a 26 per la paga giornaliera e a 168 (orario 40 ore) o 164 (orario 38 ore) per la quota oraria.
Sul fronte delle voci accessorie della retribuzione, il rinnovo introduce un incremento dell'indennità di cassa e maneggio denaro, che passa dal 5% al 6% della retribuzione.
Sul fronte della bilateralità, restano operativi i contributi mensili obbligatori:
- FONDOSANI (€ 14,50 per dipendente, di cui € 13,50 a carico azienda e € 1,00 a carico lavoratore, codice F24 "SANI") ed
- EBIASP (€ 7,50, di cui € 6,50 azienda e € 1,00 lavoratore, codice F24 "EBAP")-
. In caso di omissione del versamento, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione di € 25,00 lordi mensili, con piena incidenza su tutti gli istituti retributivi, incluso il TFR.
Una delle novità più rilevanti del rinnovo 2026 sul piano previdenziale è l'introduzione della facoltà, per il lavoratore, di aderire volontariamente a un Fondo di previdenza complementare individuato di comune accordo tra le parti tramite apposita convenzione.
Il lavoratore può scegliere tre livelli di contribuzione: 2%, 3% o 4% della retribuzione; al contributo del dipendente corrisponde un contributo del datore di lavoro nella misura esattamente dimezzata, pari rispettivamente all'1%, 1,5% o 2%. È ammessa una contribuzione volontaria superiore al 4%, ferma restando la quota massima a carico dell'azienda del 2%. All'atto dell'adesione è previsto il versamento di una quota una tantum di €10 a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto al versamento di una quota ricorrente annuale per ciascun lavoratore aderente al Fondo.
Disponibile qui il testo integrale del ccnl 2026-2029
ll testo integrale del ccnl Commercio e terziario Conflavoro Confsal 2026-2029

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