CCNL Commercio Conflavoro 2026: aumenti e novità del rinnovo

Il CCNL Commercio Terziario, settore Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica, firato il 19 maggio 2026 è entrato in vigore il 1° giugno 2026 e resterà efficace fino al 31 maggio 2029 (codice CNEL per flusso Uniemens: H02H).

 Il contratto  che porta il codice CNEL per flusso Uniemens: H02H , si applica alle aziende aderenti a Conflavoro che rientrano in  un perimetro settoriale ampio Vi rientrano infatti:

  • aziende del commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
  •  supermercati, Ipermercati,  discount,
  •  impianti di distribuzione carburanti, 
  • agenzie di servizi alle imprese, 
  • centri di assistenza fiscale, 
  •  società di factoring e recupero crediti, imprese di leasing,
  •  call center, Autoscuole e,
  •  novità rilevante di questo rinnovo, le aziende operanti nel settore dell'intelligenza artificiale

 Di seguito una sintesi delle principali novità normative ed economiche che i datori di lavoro e i consulenti del lavoro devono tenere presenti ai fini dell'adeguamento contrattuale.

Novità contrattuali

Sul fronte dell'orario di lavoro, l'impianto base rimane fissato a 40 ore settimanali, distribuite su cinque giornate. Sono tuttavia previste articolazioni differenziate: 39 ore settimanali con assorbimento di 36 ore di ROL per la generalità dei lavoratori che rientrano in questa fascia; 38 ore per i dipendenti di ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry, con assorbimento di 72 ore di permessi; 45 ore per gli addetti agli impianti di distribuzione carburanti, con una riduzione a 40 ore per i soli impianti autostradali.

Ferie e permessi

Le ferie ammontano a 26 giorni lavorativi annui, cui si aggiungono 32 ore di ex festività e, a regime pieno (maturazione al 100% dopo quattro anni dall'assunzione), 56 ore di ROL per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore per le aziende con organico superiore.

Malattia

Il periodo di comporto per malattia è fissato in 180 giorni nell'anno solare.

 Il trattamento economico garantito al lavoratore non in prova prevede il 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi tre giorni, il 75% dal quarto al ventesimo giorno e nuovamente il 100% dal ventunesimo giorno in poi. 

Il rinnovo introduce un meccanismo anti-abuso sulla integrazione aziendale del periodo di carenza: corrisposta al 

  • 100% per i primi due eventi morbosi nell'anno, 
  •  al 66% per il terzo evento, 
  • al 50% per il quarto , mentre  

cessa dal quinto evento in poi.  

Sono espressamente esclusi dal computo del periodo di comporto  i ricoveri ospedalieri, il day hospital, le patologie oncologiche e le malattie che richiedono terapie salvavita certificate dal SSN; per tali lavoratori il periodo di comporto è raddoppiato.

Apprendistato

In materia di apprendistato professionalizzante, la durata massima è confermata in 36 mesi (24 mesi per il 6° livello), con inquadramento di due livelli inferiori nella prima metà del percorso e di un livello inferiore nella seconda metà. L'apprendistato in cicli stagionali è ammesso attraverso una serie di rapporti non inferiori a quattro mesi ciascuno, purché l'ultimo abbia inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla prima assunzione.

Smart working

Il contratto ribadisce la natura volontaria del telelavoro e dello smart working, sia per l'azienda sia per il lavoratore, e tutela esplicitamente il diritto alla disconnessione. La modalità è compatibile con il part-time e i contratti a tempo determinato.

AI

Una delle novità più significative sotto il profilo sistematico è l'Appendice dedicata all'intelligenza artificiale, che introduce due nuove figure professionali nel mansionario: l'Addetto Senior gestione e coordinamento IA e l'Esperto in etica dell'IA e responsabilità. Il contratto afferma il principio che l'IA non deve sostituirsi ai lavoratori ma affiancarli, con un ruolo decisionale finale sempre riservato all'essere umano, e demanda all'Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. gli strumenti di reskilling, incluso il voucher di preavviso attivo.

Novità economiche – Tabella retributiva scaricabile

Il CCNL prevede una scala mobile dei minimi tabellari articolata su due tranches di aumento: 

  • la prima con decorrenza 1° novembre 2026, 
  • la seconda dal 1° febbraio 2027.

Gli scatti di anzianità sono triennali, fino a un massimo di 10, con importi differenziati per livello (da € 26,00 per i Quadri a € 15,00 per l'Operatore di vendita B).

L'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR), pari all'1% della retribuzione di fatto, spetta ai lavoratori delle aziende prive di premio di risultato, ma solo a condizione che l'azienda abbia registrato a fine esercizio un aumento di produttività o un incremento del rapporto fatturato/dipendenti o valore aggiunto/dipendente; l'importo viene erogato nel mese di giugno dell'anno successivo.

La tabella scaricabile qui  

riepiloga i minimi contrattuali vigenti e i futuri scatti previsti dal CCNL Commercio Terziario Conflavoro.

L'incremento complessivo tra i minimi attualmente in vigore e quelli previsti dal 1° febbraio 2027  va 

  • da circa € 52,00 per il 7° livello 
  • a circa € 131,00 per i Quadri.

Le aziende tenute all'adeguamento devono verificare con attenzione anche l'impatto degli aumenti sugli istituti retributivi indiretti e differiti (tredicesima, quattordicesima, TFR, indennità sostitutiva del preavviso), considerato il divisore contrattuale fissato a 26 per la paga giornaliera e a 168 (orario 40 ore) o 164 (orario 38 ore) per la quota oraria.

Sul fronte delle voci accessorie della retribuzione, il rinnovo introduce un incremento dell'indennità di cassa e maneggio denaro, che passa dal 5% al 6% della retribuzione.

Sul fronte della bilateralità, restano operativi i contributi mensili obbligatori: 

  • FONDOSANI (€ 14,50 per dipendente, di cui € 13,50 a carico azienda e € 1,00 a carico lavoratore, codice F24 "SANI") ed
  •  EBIASP (€ 7,50, di cui € 6,50 azienda e € 1,00 lavoratore, codice F24 "EBAP")-

. In caso di omissione del versamento, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione di € 25,00 lordi mensili, con piena incidenza su tutti gli istituti retributivi, incluso il TFR.

Una delle novità più rilevanti del rinnovo 2026 sul piano previdenziale è l'introduzione della facoltà, per il lavoratore, di aderire volontariamente a un Fondo di previdenza complementare individuato di comune accordo tra le parti tramite apposita convenzione.

 Il lavoratore può scegliere tre livelli di contribuzione: 2%, 3% o 4% della retribuzione; al contributo del dipendente corrisponde un contributo del datore di lavoro nella misura esattamente dimezzata, pari rispettivamente all'1%, 1,5% o 2%. È ammessa una contribuzione volontaria superiore al 4%, ferma restando la quota massima a carico dell'azienda del 2%. All'atto dell'adesione è previsto il versamento di una quota una tantum di €10 a carico del lavoratore.

 Il datore di lavoro è inoltre tenuto al versamento di una quota ricorrente annuale per ciascun lavoratore aderente al Fondo.

Disponibile qui il testo integrale del ccnl 2026-2029

ll  testo integrale del ccnl Commercio e terziario Conflavoro Confsal  2026-2029