Bonus assunzioni giovani, donne e Zes: proroghe confermate
In sede di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 200/2025) è stata inserita la proroga degli incentivi alle assunzioni di giovani, donne e nelle aree ZES previsti dal Dl Coesione (Dl 60/2024), scaduti al 31 dicembre 2025.
La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2026
La forma definitiva prevede però una estensione con scadenze e aliquote diversificate
L'articolo 14 approvato nello specifico prevede :
- Per le assunzioni di under 35 mai occupati a tempo indeterminato (incluse le trasformazioni), l’esonero contributivo previsto dal decreto Coesione – pari al 100% per 24 mesi nel limite di 500 euro mensili (650 euro nelle regioni della Zes Unica Mezzogiorno) – viene esteso alle assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, ma con aliquota ridotta al 70%, che torna al 100% in caso di incremento occupazionale netto.
- Analoga proroga al 30 aprile 2026 è prevista per le assunzioni nella Zes Unica Mezzogiorno, con esonero al 70% elevabile al 100% in presenza di nuova occupazione netta; dopo il 31 dicembre 2025 l’incentivo Zes si applicherà anche a Marche e Umbria.
- Per le donne svantaggiate, invece, l’esonero totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi viene prorogato fino al 31 dicembre.
- Prorogata infine al 2026 anche la mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa, finanziata con le risorse già stanziate in legge di bilancio.
La proroga si rende necessaria anche alla luce del fatto che gli incentivi attualmente previsti dalla legge di Bilancio 2026 riconoscono solo esoneri contributivi parziali e sono subordinati a un decreto attuativo non ancora emanato.(vedi ultimo paragrafo per i dettagli)
Incentivi assunzioni 2025: ritardi e criticità
Si ricorda che gli importi degli sgravi previsti dal DL Coesione 2025 sono più elevati nelle ZES (fino a 650 euro mensili contro i 500 previsti nel resto d’Italia), ma tali misure sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea, aspetto che ha comportato il ritardo e ha introdotto complicazioni: nel primo decreto interministeriale la decorrenza delle assunzioni agevolate infatti era stata fissata al momento della approvazione 31 gennaio e non a quello previsto dal decreto Legge. Il comunicato ministeriale del 14 aprile sulla firma dei decreti ha confermato che:"Per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di favore, l'esonero maggiorato segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l'Autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l'iter."
Quindi :
- per il bonus giovani, lo sgravio spetta per assunzioni a tempo indeterminato (o stabilizzazioni) di under 35 senza impieghi stabili. La finestra temporale generale va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, ma per le assunzioni nelle ZES, il termine di decorrenza è la data di autorizzazione della Commissione europea (31 gennaio 2025). Questo riduce di fatto il periodo utile per fruire del beneficio pieno e genera confusione per chi ha assunto nel periodo precedente.
- Stessa logica per il bonus donne, articolato su tre categorie:
-
- Donne disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- Donne disoccupate da almeno 6 mesi, solo se residenti nelle ZES;
- Donne impiegate in settori o professioni svantaggiate.
In particolare, per le donne ZES disoccupate da 6 mesi, la decorrenza utile è subordinata alla stessa autorizzazione UE, e l’agevolazione non si applica retroattivamente.
Un’altra criticità riguardvaa la presentazione delle domande all’INPS. Nei casi con incentivo maggiorato (650 euro per giovani nelle ZES e donne disoccupate residenti nelle ZES), i decreti richiedono che la domanda sia presentata prima dell’assunzione.
Altro elemento critico era la durata delle agevolazioni: mentre la legge prevedeva 24 mesi per il bonus donne in tutti i casi, il decreto attuativo limita a 12 mesi il beneficio per le assunzioni nei settori svantaggiati.
i dettagli operativi sui bonus Giovani e Donne sono stati chiariti nelle circolari INPS
- n. 90 del 12 maggio 2025 I per il “Bonus Giovani” , poi aggiornati con la circolare 104 2025 del 18 giugno e
- L’articolo 37 della bozza di legge di bilancio attualmente al vaglio del Parlamento , prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad
- assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili nondirigenziali) e
- trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.
Sarà un decreto ministeriale, auspicabilmente piu veloce di quello relativo al 2025, a determinare piu specificamente gli importi e le modalità attuative degli sgravi .
Il limite di spesa è pari a :
- 154 milioni di euro per l’anno 2026,
- 400 milioni per l’anno 2027 e
- 271 milioni per l’anno 2028.
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Proroghe incentivi assunzioni al 2026 tabella di riepilogo
| Misura | Scadenza proroga | Aliquota esonero | Note operative |
|---|---|---|---|
| Assunzioni giovani (under 35) | 30 aprile 2026 | 70% (fino a 24 mesi) – 100% se incremento occupazionale netto | Limite 500 €/mese (regola generale). Valide anche le trasformazioni. |
| Assunzioni giovani in Zes Unica Mezzogiorno | 30 aprile 2026 | 70% (fino a 24 mesi) – 100% se incremento occupazionale netto | Massimale 650 €/mese. Dopo il 31/12/2025 esteso anche a Marche e Umbria. |
| Assunzioni in Zes Unica Mezzogiorno (generale) | 30 aprile 2026 | 70% (fino a 24 mesi) – 100% se incremento occupazionale netto | Esonero fino a 650 €/mese per 24 mesi. |
| Assunzioni donne svantaggiate | 31 dicembre 2026 | 100% (fino a 24 mesi) | Fino a 650 €/mese. Requisiti: 24 mesi senza impiego regolarmente retribuito (ovunque) oppure 6 mesi in Zes / settori con forte disparità di genere. |
Bonus Assunzioni legge di bilancio 2026
La legge di bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad
- assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e
- trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.
Sarà un decreto ministeriale, auspicabilmente piu veloce di quello relativo al 2025, a determinare piu specificamente gli importi e le modalità attuative degli sgravi .
Il limite di spesa è pari a :
- 154 milioni di euro per l’anno 2026,
- 400 milioni per l’anno 2027 e
- 271 milioni per l’anno 2028.
Su questo il Consiglio dei Consulenti del lavoro ha chiesto al ministero di emanare al piu presto i provvedimenti attuativi.

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