Appalti pubblici, stop temporaneo al recupero degli anticipi
Il nuovo articolo 1-bis del decreto-legge 107/2026 introdotto in fase di conversione in legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 (Legge 7 agosto 2026, n. 152) interviene sul meccanismo dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici.
In sostanza, si consente di sospendere temporaneamente il recupero di quella somma, cioè di rinviare le trattenute che la stazione appaltante effettua sui pagamenti all'azienda che opera in appalto.
La misura nasce per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, effetti che il legislatore collega ai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente. L’obiettivo è alleggerire la pressione finanziaria sulle imprese impegnate in appalti già avviati
Anticipo contratti di appalto pubblici
Giova forse ricordare che l’anticipazione del prezzo è una somma corrisposta dalla stazione appaltante all’avvio del contratto (solitamente circa il 20%) per garantire liquidità all’appaltatore.
Poi, nel corso dell’esecuzione, l’importo viene progressivamente recuperato attraverso la trattenuta sui SAL.
Con l’articolo 1-bis, su richiesta dell’appaltatore, la stazione appaltante può sospendere quel recupero per il tempo strettamente necessario.
La sospensione però non è automatica e non è illimitata: può operare:
- solo nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e
- comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Di fatto, si tratta di uno strumento di tesoreria pensato per evitare che, in una fase di costi elevati, l’impresa si trovi contemporaneamente a dover finanziare il cantiere e a restituire l’anticipo ricevuto.
Non vale per tutti gli appalti: il perimetro
Occorre porre attenzione però ad un punto decisivo , ovvero l’esclusione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR.
La norma, quindi, non si applica ai cantieri PNRR, anche quando il finanziamento è solo parziale. Questo restringe in modo significativo l’ambito operativo della misura e lascia fuori una fetta rilevante degli appalti infrastrutturali.
Per imprese, RUP e stazioni appaltanti, la lettura corretta dell’articolo è questa: l’anticipo resta dovuto secondo le regole ordinarie, ma il suo recupero può essere rinviato temporaneamente, per sostenere la liquidità in relazione alle commesse non PNRR.

Commenti recenti