Appalti: legittimo il trasferimento per incompatibilità

Con l’ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4198, la Corte di Cassazione è intervenuta  sul tema del trasferimento del lavoratore subordinato , nell'ambito di un contratto di appalto, dalla sede dell'azienda committente alla società datrice di lavoro

La Corte d’Appello aveva qualificato tale spostamento come “trasferimento”, ritenendo applicabile l’art. 2103 c.c. e annullando il provvedimento per mancanza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La Suprema Corte  ha invece precisato i presupposti giuridici che consentono di distinguere il trasferimento in senso tecnico da un mero mutamento del luogo di esecuzione della prestazione, chiarendo il ruolo dell’“incompatibilità ambientale” quale possibile giustificazione.

I fatti di causa: spostamento dalla sede del committente

Nel caso esaminato, la lavoratrice era impiegata in esecuzione di un appalto di servizi presso lo stabilimento della società committente. 

A seguito della revoca del gradimento da parte di quest’ultima e del ritiro del badge necessario per l’accesso ai locali, la cooperativa datrice di lavoro aveva disposto il rientro della dipendente presso la propria sede,tra l'altro ubicata nello stesso stabile e  senza modificare mansioni, inquadramento e trattamento economico.

La lavoratrice si è opposta.

La Corte territoriale aveva ritenuto che qualsiasi cambiamento fisico e definitivo della sede di lavoro integrasse un trasferimento, a prescindere dalla distanza geografica e dalla natura delle articolazioni organizzative coinvolte. In tale prospettiva, aveva applicato la disciplina dell’art. 2103 c.c., che consente il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un’altra solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Secondo i giudici di merito, la mancanza di una clausola contrattuale di “gradimento” formalmente prevista nell’appalto impediva di considerare legittimo il provvedimento datoriale, con conseguente ordine di reintegra della lavoratrice presso lo stabilimento della committente.

La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, censurando, tra l’altro, l’erronea qualificazione dello spostamento come trasferimento in senso tecnico e la valutazione delle ragioni organizzative poste a fondamento della decisione aziendale.

La decisione della Corte: nozione di unità produttiva e incompatibilità ambientale

Accogliendo il secondo e il terzo motivo di ricorso, la Cassazione ha ribadito che la nozione di trasferimento, ai sensi dell’art. 2103 c.c., presuppone il mutamento del lavoratore da una unità produttiva ad un’altra. Non ogni cambiamento del luogo fisico di esecuzione della prestazione è sufficiente a integrare tale fattispecie.

La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’unità produttiva deve intendersi come articolazione autonoma dell’azienda, dotata di indipendenza tecnica e amministrativa e idonea a realizzare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa. Pertanto, lo spostamento all’interno della medesima unità produttiva o tra articolazioni prive di autonomia funzionale non integra trasferimento in senso tecnico, anche se comporta un cambiamento definitivo del luogo di lavoro.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente verificato l’esistenza di due distinte unità produttive, limitandosi a valorizzare il mero dato del cambiamento fisico della sede, peraltro situata a minima distanza 

Di particolare rilievo è poi il passaggio dedicato alla cosiddetta “incompatibilità ambientale”. La Cassazione ha ribadito che il trasferimento non costituisce sanzione disciplinare, ma può trovare giustificazione in esigenze tecnico-organizzative derivanti da situazioni oggettive di disfunzione nell’ambiente di lavoro. 

Anche in assenza di un inadempimento disciplinarmente rilevante, una situazione di conflittualità o di revoca del gradimento da parte del committente, idonea a incidere negativamente sull’organizzazione dell’impresa appaltatrice, può integrare una delle ragioni  che legittimano il  trasferimento  previste dall’art. 2103 c.c.

Il controllo del giudice, in tali ipotesi, deve limitarsi a verificare l’effettività della ragione organizzativa e il nesso causale con il provvedimento adottato, senza potersi estendere al merito delle scelte imprenditoriali, nel rispetto del principio di libertà dell’iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 Cost.

In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda attenendosi ai principi di diritto enunciati.