Appalti: il committente non risponde per infortunio del socio appaltatore

In materia di infortuni sul lavoro occorsi nell'ambito di contratti di appalto, uno dei nodi interpretativi più ricorrenti riguarda l'estensione degli obblighi di sicurezza gravanti sul committente. 

Come noto, l'art. 2087 del codice civile impone all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tale obbligo è regolato in dettaglio  dal Testo Unico dlgs 81/2001  e la  giurisprudenza o ha progressivamente esteso  anche ai rapporti di appalto, riconoscendo in capo al committente una posizione di garanzia nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore che operano nel cantiere. 

Tuttavia, questa tutela ha un confine preciso: essa non si applica quando il soggetto infortunato non è un lavoratore subordinato, bensì un imprenditore, e in particolare il titolare o il socio illimitatamente responsabile della stessa impresa appaltatrice.

Il caso

Un lavoratore era vittima di infortunio mortale nell'aprile 1999 a seguito di un incidente  verificatosi durante operazioni di scarico di materiale in un cantiere. La vittima era socia illimitatamente responsabile della società in nome collettivo appaltatrice dei lavori, alla quale una società committente aveva affidato l'esecuzione delle opere.

 L'INAIL, dopo aver corrisposto le prestazioni assicurative ai familiari del defunto, agiva in surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, invocando nei confronti della committente sia la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., sia quella per i danni ai lavoratori ex artt. 2049 e 2087 c.c.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda solo parzialmente, condannando uno dei corresponsabili, mentre respingeva le pretese verso la committente per intervenuta prescrizione.

 La Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza, condannava invece la committente  al pagamento, ritenendola responsabile ex art. 2087 c.c. quale titolare del cantiere, per non aver dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire l'evento. 

La società committente ricorreva quindi per cassazione.

La decisione e la motivazione

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza pubblicata il 14 aprile 2026, accoglie il terzo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.

Il punto centrale della decisione riguarda l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 2087 c.c. La Suprema Corte ribadisce che tale norma, pur essendo applicabile nei rapporti di appalto con riferimento alla tutela dei dipendenti dell'appaltatore, non può essere estesa al caso in cui la vittima dell'infortunio sia essa stessa un imprenditore

Nel caso di specie, il defunto era socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice: non un lavoratore subordinato, ma un contitolare dell'impresa, che agiva quindi in posizione paritetica rispetto alla committente.

La Corte chiarisce che la ratio dell'art. 2087 c.c. è quella di proteggere la parte contrattualmente ed economicamente più debole del rapporto di lavoro, ovvero il prestatore subordinato. 

Tale esigenza di tutela non ricorre, o quanto meno non nella stessa misura, in un rapporto tra imprenditori che si trovano su un piano di sostanziale parità. 

Secondo gli Ermellini applicare in questo contesto la presunzione di colpa a carico del committente, con conseguente inversione dell'onere della prova, risulterebbe giuridicamente non corretto.

La sentenza ribadisce un orientamento consolidato della Cassazione — richiamando precedenti del 1995, del 2003 e del 2025 — secondo cui l'art. 2087 c.c. non trova applicazione nei confronti del lavoratore autonomo o dell'imprenditore-appaltatore.