Appalti, clausola sociale e costi manodopera: nuova sentenza CDS
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 6662/2026 (udienza del 5 maggio 2026, pubblicata il 26 agosto 2026), si è occupato i di due temi centrali nelle procedure di affidamento di servizi pubblici: l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera in offerta e le modalità di attuazione della clausola sociale.
La pronuncia offre indicazioni operative utili per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici che partecipano a gare aventi ad oggetto servizi labour intensive, chiarendo entro quali limiti la Commissione giudicatrice può ritenere adeguato un impegno espresso in termini non rigidamente formali.
Il caso: contestata l’aggiudicazione per clausola sociale e costi di manodopera
Il giudizio trae origine da una procedura aperta indetta da una società di gestione aeroportuale per l'affidamento dei servizi di informativa al pubblico e di accoglienza passeggeri presso due scali pugliesi.
All'esito della gara, l'operatore economico risultato aggiudicatario aveva prevalso con un punteggio complessivo di 86/100, superando di poco il raggruppamento temporaneo di imprese collocatosi al secondo posto.
Quest'ultimo impugnava dinanzi al TAR Puglia il provvedimento di aggiudicazione, lamentando tre profili di illegittimità:
- l'omessa indicazione, da parte dell'aggiudicatario, del costo della manodopera relativo al personale ulteriore rispetto a quello riassorbito in virtù della clausola sociale;
- la genericità del "Progetto di riassorbimento" allegato all'offerta tecnica, ritenuto privo di reali modalità operative di attuazione dell'impegno sociale richiesto dal disciplinare di gara;
- l'illegittimità del punteggio di 4 punti su 10 attribuito alle proposte migliorative, giudicate dal ricorrente troppo generiche per meritare una valutazione positiva.
Il TAR respingeva integralmente il ricorso, ritenendo che l'impegno assunto dall'aggiudicatario fosse chiaro e che la valutazione della Commissione rientrasse nella fisiologica discrezionalità tecnica dell'organo di gara. Il raggruppamento soccombente proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, riproponendo le medesime censure e chiedendo la riforma della decisione di primo grado, con conseguente esclusione dell'aggiudicatario e subentro nella gestione del servizio.
La decisione : nessun obbligo di formule sacramentali per la clausola sociale
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
- Sul primo profilo, i giudici hanno osservato che l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera, a pena di esclusione automatica ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023, riguarda esclusivamente il personale stabilmente impiegato nella commessa: l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, prospettato dall'aggiudicatario come mera possibilità legata a esigenze future ("ove necessario"), non genera un autonomo obbligo dichiarativo. Il costo indicato in offerta, peraltro, coincideva esattamente con quello stimato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14, dello stesso decreto, ed è stato confermato congruo all'esito della verifica di anomalia svolta ex art. 110.
- Quanto alla clausola sociale, disciplinata dall'art. 57 del D.Lgs. n. 36 del 2023, il Collegio ha ribadito che l'impegno negoziale può essere assunto in forma libera, senza necessità di rispettare formule standardizzate: è sufficiente che il progetto di riassorbimento indichi in modo comprensibile le fasi e le tempistiche dell'assorbimento del personale uscente, anche quando l'effettivo passaggio sia condizionato, per sua natura, alla volontà dei singoli lavoratori di proseguire il rapporto con il nuovo affidatario. Anche l'espressione "si cercherà", contestata dall'appellante come indice di un impegno meramente potestativo, è stata ritenuta coerente con la fisiologica alea che caratterizza qualsiasi processo di riassorbimento. Infine, sul punteggio attribuito alle proposte migliorative, il Consiglio di Stato ha ricordato che la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati nel caso di specie: un punteggio comunque contenuto (4 punti su 10 disponibili) risultava anzi coerente con il giudizio critico espresso dalla Commissione sulle proposte presentate. L'appello è stato pertanto respinto, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.

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