Agricoltura: quando si perde davvero la riduzione contributiva zone montane
Con il Messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026, l'INPS torna sulla disciplina della minore imposizione contributiva in agricoltura, integrando le indicazioni già fornite con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025.
Il chiarimento riguarda un punto operativo importante per datori di lavoro agricolo, cooperative e consulenti del lavoro: cosa si intende, in concreto, per "norme sul collocamento" ai fini del mantenimento del regime di sotto-contribuzione previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esteso dall'articolo 32, comma 7-ter, del D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013) anche a cooperative e consorzi di cui all'art. 2, comma 1, L. 240/1984.
La questione non è terminologica: dalla qualificazione di una violazione come "norma sul collocamento" o come mera "norma di gestione del rapporto" dipende la conservazione o la perdita del beneficio contributivo per i lavoratori interessati.
Quadro normativo: di quali agevolazioni e criteri si tratta
Giova ricordare che la "minore imposizione contributiva" previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è l'agevolazione riconosciuta ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori dipendenti occupati in territori montani: riguarda i premi e contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ma vale solo per la quota a carico del datore di lavoro e non per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.
Nel testo coordinato dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 5 stabilisce infatti che, per le aziende situate nei territori montani di cui alla normativa richiamata, i premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo "godono della minore imposizione contributiva" prevista da quelle disposizioni; il comma 5-bis esclude il beneficio per i lavoratori assunti irregolarmente
Il regime agevolato si applica, in misura proporzionale al prodotto conferito, anche alle cooperative non operanti in zone montane o svantaggiate che ricevono prodotti coltivati o allevati dai soci in tali zone, anche tramite contratti agrari associativi (Libro V, Titolo II, Capo II, c.c.).
ATTENZIONE L'art. 9, comma 5-bis, L. 67/1988 (come sostituito dall'art. 11, comma 27, L. 537/1993) subordina la spettanza dell'agevolazione al rispetto delle "norme sul collocamento", senza tuttavia definirne il contenuto.
La circolare INPS n. 150/2025 aveva già chiarito che, trattandosi di un regime di sotto-contribuzione e non di un beneficio in senso proprio, la sua fruizione non richiede i requisiti del DURC e dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006 (regolarità contributiva, assenza di violazioni in materia di lavoro, sicurezza e CCNL comparativamente più rappresentativi), ma solo il rispetto delle norme sul collocamento ex comma 5-bis. Resta inoltre fermo il requisito di provenienza del prodotto dalla zona montana/svantaggiata, secondo il criterio sostanziale già indicato dal Messaggio n. 1666/2022 e coerente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2019.
Novità: la distinzione tra fasi di assunzione e fase di gestione del rapporto
Il Messaggio n. 2370/2026 introduce il criterio interpretativo che consente di applicare concretamente il comma 5-bis.
L'INPS distingue tra:
- norme sul collocamento in senso stretto, relative alla fase genetica del rapporto (incontro domanda/offerta di lavoro, instaurazione formale), le uniche rilevanti ai fini della perdita del beneficio;
- norme sulla gestione del rapporto di lavoro, relative alla fase funzionale già costituita (orario, LUL, sicurezza, tracciabilità retributiva), che restano soggette al proprio apparato sanzionatorio ma non incidono sulla misura della contribuzione.
Si sottolinea quindi che rinvio del comma 5-bis va inteso in senso tecnico e restrittivo, e non come richiamo generale a tutta la normativa in materia.
In particolare, NON rilevano ai fini della sotto-contribuzione:
- la retribuzione difforme dai CCNL comparativamente rappresentativi
- il mancato rispetto dei minimali contributivi,
poiché il comma 5-bis non menziona la contrattazione collettiva quale condizione legittimante.
| Ambito | Norme rilevanti (incidono sul beneficio) | Norme escluse (non incidono sul beneficio) |
|---|---|---|
| Instaurazione/proroga rapporto | Comunicazioni obbligatorie UNILAV, UNISOMM, UNILAV-Cong (art. 9-bis D.L. 510/1996; D.I. 30/10/2007) | Gestione documentale interna, tenuta LUL |
| Categorie protette | Collocamento mirato disabili, quota di riserva, prospetto informativo entro il 31 gennaio (L. 68/1999, art. 4, 9 c.6) | Modalità organizzative interne di impiego |
| Somministrazione/intermediazione | Divieto manodopera non autorizzata (art. 18 D.Lgs. 276/2003), divieto somministrazione fraudolenta (art. 38-bis D.Lgs. 81/2015), appalto illecito | Orario di lavoro, sicurezza, retribuzione |
| Lavoratori extra-UE | Permesso di soggiorno abilitante al lavoro (D.Lgs. 286/1998, D.P.R. 394/1999) | Trasparenza e tracciabilità retributiva |
| Caporalato (art. 603-bis c.p.) | Reclutamento/intermediazione illecita (n. 1, comma 1) → violazione collocamento | Sfruttamento di lavoratori regolarmente assunti (n. 2) → esclusione autonoma, non per violazione collocamento |
Cosa deve controllare in pratica il datore di lavoro – 5 punti
Per non perdere lo sgravio, il datore di lavoro agricolo (o il suo consulente) deve verificare questi cinque punti:
- Comunicazioni di assunzione: inviare online, prima che il lavoratore inizi a lavorare, il modello UNILAV, UNISOMM o UNILAV-Cong, e comunicare tempestivamente eventuali trasformazioni o proroghe del contratto.
- Disabili e categorie protette: se l'azienda ha almeno 15 dipendenti, rispettare la quota di assunzioni obbligatorie riservate a queste categorie e inviare ogni anno, entro il 31 gennaio, il prospetto informativo.
- Somministrazione e appalti: rivolgersi solo ad agenzie e fornitori di manodopera autorizzati, evitando qualsiasi forma di appalto o subappalto irregolare.
- Lavoratori stranieri: controllare che ogni lavoratore extracomunitario abbia un permesso di soggiorno valido che consenta di lavorare, non scaduto né revocato.
- Caporalato: se viene accertato un reato di intermediazione illecita nella fase di reclutamento, si perde lo sgravio per violazione delle regole sul collocamento. Se invece lo sfruttamento riguarda lavoratori regolarmente assunti, lo sgravio si perde comunque, ma per un motivo diverso: un rapporto di lavoro usato per commettere un reato non può dare diritto a un trattamento contributivo di favore.
Se viene accertata una violazione, le conseguenze riguardano solo i lavoratori coinvolti e solo per il periodo interessato: l'azienda deve quindi
- pagare i contributi pieni (senza sconto) su quelle retribuzioni,
- restituire quanto risparmiato indebitamente e
- versare le sanzioni civili previste dalla legge (art. 116, commi 8 e 9, legge 388/2000).
Al contrario, problemi legati a orari, sicurezza, tenuta dei documenti o importo della retribuzione non fanno perdere lo sgravio, anche se restano comunque sanzionabili con le regole specifiche di ciascuna materia.

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