Decreto primo Maggio 2026: bonus assunzioni, contrasto al caporalato digitale
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, recante "Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale".
Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati come A.C. 2911 per la conversione in legge.
Il decreto si articola in cinque Capi e 19 articoli, con un impianto che persegue tre obiettivi strategici: incentivare le assunzioni stabili nel settore privato, garantire per legge un trattamento retributivo adeguato e contrastare le nuove forme di sfruttamento del lavoro nelle piattaforme digitali.
Il costo complessivo del provvedimento ammonta a 160,9 milioni di euro per il 2026, 411,9 milioni per il 2027 e 250,7 milioni per il 2028, con copertura a valere principalmente su autorizzazioni di spesa del decreto-legge n. 60/2024 e della legge n. 199/2025.
Decreto 1° maggio 2026: incentivi all’occupazione
Bonus Donne 2026 (art. 1)
L'articolo 1 introduce un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026. I parametri principali sono:
- durata massima: 24 mesi (12 mesi per lavoratrici "svantaggiate" non "molto svantaggiate")
- tetto mensile: 650 euro (elevato a 800 euro per lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno)
- requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da almeno 12 mesi in presenza di ulteriori condizioni di svantaggio ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014
- limite di spesa: 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027, 51,3 milioni per il 2028
L'esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi, ma è compatibile con la maggiorazione per nuove assunzioni prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Il monitoraggio del limite di spesa è affidato all'INPS, che sospenderà le nuove domande al raggiungimento del tetto.
Bonus Giovani 2026 (art. 2)
L'articolo 2 prevede l'esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 con qualifica non dirigenziale, sempre nel 2026.
- durata massima: 24 mesi (12 mesi per alcune categorie di lavoratori svantaggiati)
- tetto mensile: 500 euro (elevato a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni della ZES unica, con l'aggiunta di Marche e Umbria)
- requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da 12 mesi con specifiche condizioni di svantaggio
- limite di spesa: 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027, 135,4 milioni per il 2028
La platea stimata dal Governo è di circa 52.400 lavoratori.
Bonus ZES 2026 (art. 3)
L'articolo 3 introduce uno specifico esonero contributivo del 100% — fino a 650 euro mensili per 24 mesi — per le imprese con fino a 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato, nella ZES unica per il Mezzogiorno, lavoratori che abbiano compiuto i 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Platea stimata: circa 10.000 lavoratori.
Incentivo alla stabilizzazione (art. 4)
L'articolo 4 prevede un esonero del 100% (fino a 500 euro mensili per 24 mesi) per i datori di lavoro che, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, trasformino in contratto a tempo indeterminato rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi, instaurati entro il 30 aprile 2026, con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato. Platea stimata: circa 16.200 lavoratori. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Conciliazione famiglia-lavoro (art. 6)
Le imprese certificate secondo la prassi di riferimento UNI PdR 192 del 14 aprile 2026 — che definisce un sistema di gestione per la conciliazione vita-lavoro — accedono a un esonero contributivo a carico datore di lavoro nella misura non superiore all'1% e nel limite di 50.000 euro annui per azienda. Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale entro 30 giorni dalla conversione.
Decreto 1° maggio 2026: il Salario giusto
Il decreto codifica per la prima volta nella legislazione italiana il concetto di "salario giusto", ancorandolo ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 36 Cost.). Le regole fondamentali sono:
- I CCNL delle OO.SS. più rappresentative costituiscono il benchmark inderogabile per settore e categoria
- I CCNL diversi non possono prevedere trattamenti inferiori
- Per i settori non coperti da CCNL, si applica per analogia il contratto più connesso all'attività svolta
- L'accesso ai benefici del decreto è condizionato al rispetto del trattamento economico complessivo così determinato
- La piattaforma SIISL dovrà indicare il CCNL applicato con il relativo codice alfanumerico unico.
Monitoraggio retributivo (art. 8)
Viene istituito un sistema di collaborazione tra CNEL, INPS, ISTAT, INAPP e Ispettorato Nazionale del Lavoro per raccogliere dati retributivi disaggregati per genere, età, disabilità, settore e dimensione d'impresa, e per elaborare indicatori di adeguatezza e copertura contrattuale. Le regole tecniche saranno definite con decreti ministeriali.
Rapporto nazionale sulle retribuzioni e CNEL (art. 9)
Il CNEL viene incaricato di produrre annualmente un Rapporto nazionale sulle retribuzioni da trasmettere al Parlamento, con dati di copertura contrattuale e analisi per settori omogenei. Viene inoltre istituito un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati al Ministero del Lavoro, integrato nell'archivio nazionale esistente. L'archivio dovrà essere operativo entro 30 giorni dalla conversione.
Rinnovi contrattuali (art. 10)
In caso di mancato rinnovo del CCNL entro 12 mesi dalla scadenza naturale, le retribuzioni vengono adeguate automaticamente alla variazione dell'IPCA nella misura del 30% a titolo di anticipazione forfettaria. Decorsi i 12 mesi, cessa anche il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale. I settori ad elevata stagionalità sono esclusi. Le disposizioni si applicano ai contratti che scadono dopo l'entrata in vigore; per quelli già scaduti, dal 1° gennaio 2027.
Codice unico del CCNL (art. 11)
Tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore viene inserito il codice alfanumerico unico del CCNL applicato, che dovrà comparire anche nella busta paga e nelle comunicazioni obbligatorie. Il codice sarà utilizzato da Ministero del Lavoro, INL, INPS e CNEL per monitorare l'effettiva applicazione dei contratti e programmare l'attività di vigilanza.
Decreto 1° maggio 2026: contrasto al caporalato digitale
Questo capo recepisce la Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali, introducendo misure specifiche che interessano in modo particolare i rider delle piattaforme di food delivery.
Qualificazione del rapporto di lavoro (art. 12)
Per i lavoratori delle piattaforme digitali, la qualificazione del rapporto dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla forma contrattuale scelta. Quando emergono indici di eterodirezione o controllo — anche mediante sistemi algoritmici — scatta una presunzione iuris tantum di subordinazione, superabile con prova contraria.
Obblighi informativi delle piattaforme (artt. 13 e 14)
Le piattaforme devono:
- comunicare indicatori di rischio individuati dal Ministero del Lavoro e conservare per almeno 5 anni i dati su accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi
- informare i lavoratori in modo chiaro sui sistemi algoritmici utilizzati per assegnare attività, determinare compensi, valutare prestazioni e sospendere l'accesso
- garantire il diritto a una spiegazione intelligibile delle decisioni automatizzate e al riesame con intervento umano
Tutele specifiche per i rider (art. 15)
Modificando il D.Lgs. n. 81/2015, il decreto introduce:
- Identità digitale obbligatoria: accesso alla piattaforma solo tramite SPID, CIE, CNS o autenticazione a più fattori (MFA)
- Divieto di cessione delle credenziali, con sanzione da 800 a 1.200 euro
- Un solo account per codice fiscale: divieto per le piattaforme di rilasciare account multipli per la stessa persona (sanzione da 1.000 a 1.500 euro per ogni account in più)
- Libro unico del lavoro (dal 1° luglio 2026): il committente deve annotare mensilmente numero di consegne, importo totale erogato e mance digitali
- Formazione base obbligatoria: entro 30 giorni dalla prima prestazione, il rider deve completare un corso sulla piattaforma SIISL; in caso di mancato completamento protratto per tre mesi, sanzione al committente da 800 a 2.400 euro

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